Da art. 48 A 61
TITOLO VII
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
Art. 48
Collaborazione con i Comuni e gli altri Enti territoriali
1. La Comunità Montana, nel rispetto dell`autonomia degli Enti Locali, pone a base della propria attività il principio della collaborazione e cooperazione fra gli Enti stessi avvalendosi degli istituti previsti dalla Legge.
2. La Comunità Montana realizza la collaborazione con la Provincia attuando, in particolare, una stretta connessione tra le attività di programmazione economica.
3. La Comunità Montana può esercitare funzioni amministrative proprie della Regione, della Provincia, dei Comuni, o a questi delegate.
4. In particolare la Comunità Montana dovrà essere lo strumento attraverso cui i Comuni del suo territorio realizzano la gestione associata di funzioni e servizi comunali in attuazione di quanto previsto dall’articolo 20 della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37.
Nell’ipotesi di estinzione della Comunità Montana i rapporti instaurati a seguito dell’esercizio delle funzioni associate facenti capo alla medesima saranno ripartiti tra i due Comuni più popolosi, salvo diverse determinazioni della Giunta Esecutiva. La ripartizione di cui sopra, con l’individuazione concreta del Comune responsabile di ogni gestione sarà effettuata con provvedimenti della Giunta Esecutiva.
Art. 49
Convenzioni
1. L’Assemblea, su proposta della Giunta Esecutiva, può deliberare la stipula di convenzioni con altri Comuni, anche non facenti parte del proprio territorio, con le Aziende UU.SS.LL., con la propria od altre Province, con la Regione, per svolgere in maniera coordinata servizi, attività, funzioni o per la realizzazione di opere.
2. Nel caso in cui la Regione preveda forme di convenzione obbligatoria tra la Comunità Montana e gli altri Enti locali per la gestione di uno specifico servizio o per la realizzazione di un`opera, il relativo disciplinare tipo sarà portato all`approvazione dell’Assemblea.
Art. 50
Accordi di programma
1. La Comunità Montana, ai fini del coordinamento di programmi ed azioni, nonché ai fini della realizzazione di opere di rilevante interesse comprensoriale, privilegia lo strumento degli accordi di programma.
2. Il Presidente partecipa agli accordi di programma secondo indirizzi di merito formulati dall’Assemblea o dalla Giunta, nell`ambito delle rispettive competenze.
TITOLO VIII
FINANZA E CONTABILITA`
Art. 51
Ordinamento finanziario e contabile
1. L`ordinamento finanziario e contabile della Comunità Montana è riservato alla Legge.
2. La Comunità Montana adotta il proprio Regolamento di contabilità per la gestione delle Entrate e delle Spese.
3. Il Regolamento stabilisce altresì la procedure per la formazione del Bilancio e del Conto consuntivo, utilizzando un sistema di scritture contabili, di rilevazioni, di verifiche e di controlli per garantire una retta amministrazione sia sotto l`aspetto economico finanziario che amministrativo patrimoniale.
4. Nell`ambito della finanza pubblica la Comunità Montana è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
Art. 52
Finanze della Comunità Montana
1. La Comunità Montana ha propria autonomia finanziaria basata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite dallo Stato, dalla Regione, dai Comuni, dall’Unione Europea e da altri Enti ed organismi.
2. In particolare i Comuni del suo territorio sono tenuti al versamento di un contributo finanziario annuale complessivo, da suddividersi tra i medesimi per il 50% proporzionalmente alla popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente e per il restante 50% proporzionalmente alla loro estensione territoriale.
Alla quantificazione annuale delle risorse che i Comuni sono tenuti a stanziare a favore della Comunità Montana provvede la Giunta Esecutiva.
Art. 53
La programmazione di bilancio
1. La gestione finanziaria della Comunità Montana si svolge in base al Bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza, deliberato dall’Assemblea nei termini di Legge, osservando i principi della unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
2. La programmazione dell`attività della Comunità Montana è definita dal Bilancio di previsione, dalla relazione previsionale e programmatica, dal bilancio pluriennale e dal Piano di Sviluppo socio-economico.
3. La redazione dei predetti atti contabili viene effettuata in modo da consentire la lettura e l`attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi, mentre quella del Piano di Sviluppo socio-economico avverrà secondo le indicazioni regionali.
Art. 54
Il revisore dei conti
1. L’Assemblea della Comunità Montana elegge il revisore dei conti, in conformità alle disposizioni di legge. Questi svolge le funzioni di vigilanza, controllo, consulenza previste dalla Legge e dal Regolamento.
2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. E` revocabile solo nel caso in cui non adempia, secondo le norme di Legge o di Statuto, al suo incarico.
4. Collabora con l’Assemblea nella sua funzione di indirizzo e di controllo e con la Giunta quando ne sia richiesto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità.
5. Il revisore per l`esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell`Ente ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità.
6. Il revisore dei conti adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni.
7. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell`Ente ne riferisce immediatamente all’Assemblea.
8. Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale può esprimere rilievi e proposte tendenti a far conseguire una migliore produttività ed economicità della gestione.
Art. 55
Rendiconto di gestione
1. Il sistema di contabilità prevede la tenuta della sola contabilità finanziaria e l’utilizzo del Conto del Bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso il prospetto di conciliazione e le rilevazioni integrative il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio.
TITOLO IX
APPALTI E CONTRATTI
Art. 56
Procedure negoziali
1. La Comunità Montana disciplina la propria attività contrattuale attiva e passiva nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, nazionali e comunitarie, disciplinanti l’acquisizione di beni e servizi e la realizzazione di lavori pubblici. Mediante suo apposito regolamento disciplinerà in particolare le acquisizioni di beni e servizi in economia.
2. Le norme regolamentari, nel rispetto dei principi di buona amministrazione e di libera concorrenza, assicurano l’autonomia della gestione e la individuazione delle relative responsabilità, la snellezza, rapidità ed economicità delle procedure in rapporto all’entità dei lavori, della acquisizione e delle cessioni da effettuare.
TITOLO X
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 57
Regolamenti
1. Nel rispetto delle Legge e del presente Statuto la Comunità Montana adotta propri Regolamenti.
2. L’iniziativa per l’adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere, alla Giunta Esecutiva, alle singole Commissioni ove istituite per le materie di propria competenza.
3. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all’Albo Pretorio, congiuntamente alla deliberazione che li approva, per 15 giorni consecutivi.
4. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo allo spirare del termine della pubblicazione. Con l’atto deliberativo di approvazione può posticiparsi l’entrata in vigore rispetto a quanto in precedenza previsto se ciò risulti necessario per assicurarsi una adeguata pubblicità.
5. La deliberazione che approva il regolamento non può essere dichiarata immediatamente eseguibile.
Art. 58
Controlli interni
1. La Comunità Montana si avvale di un sistema dei controlli interni che assolve a esigenze conoscitive diverse:
a) controllo di regolarità amministrativa e contabile, con l’obiettivo di garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; è svolto dal Segretario Generale, dagli Uffici preposti alla gestione economico finanziaria e dall’organo di revisione, con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità;
b) controllo di gestione, per la verifica dell’efficacia, dell’efficienza e della economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
c) valutazione del personale con incarichi dirigenziali, effettuato con il supporto del Nucleo di valutazione e tenendo conto dei dati derivanti dal controllo di gestione.
2. al fine di dare organicità al sistema dei controlli interni, la Comunità Montana si avvale di strumenti quali:
a) il Piano Esecutivo di Gestione o atti di analoga valenza, per realizzare la effettiva separazione tra funzioni di indirizzo politico, programmazione e controllo e funzioni gestionali;
b) il Nucleo di valutazione, la cui composizione è disciplinata dal regolamento, del quale si avvalgono gli Amministratori e i Dirigenti dell’Ente per verificare la effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e nei documenti di indirizzo politico e di programmazione. L’attività consiste nella analisi, preventiva e successiva, della congruenza tra gli obiettivi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonchè nella individuazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi;
c) l’Organo di Revisione economico finanziaria, il Segretario Generale e i dirigenti per le funzioni e attività di controllo e consulenza che sono loro proprie;
d) ogni altro strumento ritenuto utile allo scopo definito dalla Giunta Esecutiva o dall’Assemblea.
Art. 59
Albo della Comunità Montana
1. Ai fini della pubblicazione generale, è istituito l’Albo della Comunità Montana, ubicato presso la sede della stessa in luogo liberamente accessibile al pubblico, ove vengono effettuate le pubblicazioni degli atti adottati dagli organi della Comunità Montana, le determinazioni dirigenziali, i manifesti e gli altri atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Salve restando le disposizioni di legge e di Statuto, apposito Regolamento può disciplinare la tenuta dell’Albo e le modalità di pubblicazione degli atti, anche con riferimento alle nuove tecnologie.
2. Lo Statuto, le deliberazioni, le determinazioni e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all’Albo dalla Comunità Montana nella propria sede, per quindici giorni consecutivi, salvo diverse specifiche disposizioni di Legge.
3. La Comunità Montana provvede con forme idonee alla pubblicazione delle direttive, dei programmi, delle istruzioni, delle circolari e di ogni atto che disponga in generale sull`organizzazione, sulle funzioni, sulle procedure e sugli obbiettivi dell`Ente.
4. La Comunità Montana, in ossequio ai principi di collaborazione e cooperazione di cui al precedente art. 51, può richiedere la pubblicazione degli atti di rilievo generale e di quelli che richiedono una maggiore diffusione all`Albo Pretorio dei Comuni per i quali gli atti stessi rivestano specifico interesse.
Art. 60
Revisione dello statuto
1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea della Comunità Montana su proposta della Giunta Esecutiva, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea.
Art. 61
Pubblicazione e entrata in vigore dello Statuto
1. Lo Statuto è pubblicato all’Albo della Comunità Montana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
2. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, salvo il termine diverso previsto dalla deliberazione di approvazione.
3. Analoga procedura dovrà essere seguita per le successive modiche od integrazioni.
4. La Comunità Montana promuoverà tutte le iniziative atte ad assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei Comuni componenti, degli Enti pubblici che hanno sede nel territorio di propria competenza e della cittadinanza.
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Info e Contatti
24 Agosto 2010
