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Da art.1 - 47

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITÀ

Art. 1
Denominazione e sede

1.     La Comunità Montana dell’Alta Val di Cecina, costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 207 del 22 dicembre 2008 ha come proprio ambito territoriale il territorio dei Comuni montani di Castelnuovo di Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Volterra. Essa è Ente Locale dotato di autonomia statutaria ed ha sede in Pomarance (PI) Via Roncalli, n. 38.

2.     Lo stemma della Comunità Montana è costituito da: Ombra della sera in campo bianco, che sormonta due colline verdi con fiume e lagone boracifero.

  

Art. 2
Finalità

1.     La Comunità Montana concorre alla programmazione del proprio territorio nel quadro delle indicazioni dei programmi nazionali, regionali e provinciali al fine di eliminare gli squilibri di natura economica e sociale e per l`uso pieno e razionale delle risorse.

2.     La Comunità Montana promuove e garantisce lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dei Comuni o ad essi delegate in modo programmato e coordinato. Tutela e valorizza il suo territorio, esercita in forma associata le funzioni individuate dai Comuni o in quanto il singolo Ente non potrebbe esercitarle in modo efficace od adeguato o in quanto richiedono uno svolgimento concertato degli interventi ed una ottimizzazione a livello di area.

3.     Spetta alla Comunità Montana l`esercizio di ogni altra funzione ad essa conferita dai Comuni, dalla Provincia o dalla Regione. Spettano altresì alla Comunità Montana le funzioni attribuite dalla Legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione Europea o dalle Leggi Statali e Regionali.

4.     La Comunità Montana persegue il potenziamento delle autonomie locali come concreta capacità delle comunità di orientare lo sviluppo e di incidere sui processi economici e culturali che si svolgono nelle singole aree.

5.     La funzione di coordinamento tra i Comuni si realizza anche nella partecipazione della Comunità alla definizione degli atti inerenti la programmazione.

6.     La Comunità Montana promuove il confronto e la verifica delle altre forme associative, al fine della loro eventuale riconduzione nella Comunità Montana stessa.

7.     La Comunità Montana opera al fine di assicurare all`interno del suo territorio un armonico sviluppo degli insediamenti urbani, delle attività economiche, industriali, agricole, delle attività. culturali, sportive, turistiche e ricreative, dei servizi socio-sanitari e delle strutture scolastiche, avendo come obiettivo quello di superare gli squilibri esistenti all`interno del territorio e di assicurare con il coordinamento la massima efficacia degli interventi pubblici.

8.     Spetta inoltre alla Comunità Montana l`adozione del piano pluriennale delle opere e degli interventi e l`adozione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico e dei suoi aggiornamenti.

9.     La Comunità Montana coopera inoltre con le altre Comunità, con l’Amministrazione Provinciale e con la Regione al fine della programmazione regionale, collabora anche con i Comuni non appartenenti alla medesima Comunità Montana per la risoluzione di problemi di interesse comune.

10. La Comunità Montana può partecipare a Consorzi, associazioni ed altri organismi costituiti tra Comunità ed Enti Locali per la gestione di specifiche risorse e servizi nei quali si ravvisino interessi comunitari.

11. Può partecipare altresì insieme ai Comuni, agli altri Enti Pubblici ed alle Associazioni ambientalistiche a forme associative di rilevante interesse ambientale.

12. La Comunità Montana, nella preparazione dei piani e dei programmi:

-assicura la coerenza con le indicazioni dei programmi regionali;

-adotta il metodo della consultazione, promuovendo la partecipazione delle organizzazioni sindacali, politiche, economiche, sociali e culturali della zona.

13. La Comunità Montana tiene altresì conto:

-dei dati conoscitivi della realtà economica-sociale della zona;

-degli eventuali piani di bonifica montana;

-delle indicazioni degli Enti operanti nel territorio, anche se non espresse in atti di piano, stabilendo con essi gli opportuni coordinamenti.

TITOLO II

GLI ORGANI

Art. 3
Organi di governo

1.     Sono organi di governo della Comunità Montana

-l’Assemblea

-il Presidente

-la Giunta Esecutiva

 

L’ASSEMBLEA

Art. 4
Composizione

1.     L’Assemblea della Comunità Montana è composta dai Sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che la compongono.

2.     Sono rappresentanti di ciascun Comune il Consigliere di maggioranza ed il Consigliere di minoranza, eletti dal Consiglio Comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i Consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, e i Consiglieri di minoranza. Si intende per Consigliere Comunale  di maggioranza il Consigliere che, nelle elezioni comunali, è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al Sindaco; si intende per Consigliere Comunale di minoranza il Consigliere che, nelle elezioni comunali, è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco.

3.     Nel caso in cui i rappresentanti del Comune non siano eletti nel termine previsto dal successivo articolo 7, sono di diritto componenti l’Assemblea, oltre il Sindaco, il Consigliere Comunale di maggioranza ed il Consigliere Comunale di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al Sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al Sindaco. In caso di parità di cifre individuali, è componente dell’Assemblea della Comunità Montana il Consigliere più anziano d’età.

4.     L’Assemblea della Comunità Montana al momento dell’insediamento procede alla convalida degli eletti.

Art. 5
Durata in carica

1.     L’Assemblea della Comunità Montana dura in carica sino al rinnovo conseguente al rinnovo ordinario dei Consigli di almeno la metà dei Comuni membri; detto periodo costituisce il mandato amministrativo ordinario. Dalla data di pubblicazione del Decreto di indizione delle elezioni amministrative comunali di cui sopra sino all’insediamento del nuovo organo, l’Assemblea in carica potrà compiere solo gli atti urgenti ed indifferibili necessari ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la prosecuzione dei servizi in atto.

2.     Nel caso di elezioni amministrative parziali riguardanti uno o due Comuni ricompresi nella Comunità, i Comuni interessati dal turno elettorale rinnovano interamente le loro rappresentanze, secondo i criteri e le modalità di cui al precedente articolo 4.

3.     Fino all’insediamento dei nuovi rappresentanti restano in carica nell’Assemblea i precedenti rappresentanti eletti, anche se hanno cessato di far parte del Consiglio Comunale che li ha espressi.

4.     Nel caso di scioglimento anticipato di un Consiglio Comunale, ai sensi delle norme vigenti, i rappresentanti eletti dal Consiglio comunale disciolto restano in carica fino all’insediamento dei nuovi rappresentanti, eletti dal Consiglio comunale rinnovato. In tal caso, tuttavia, il Commissario Governativo sostituisce ad ogni effetto il Sindaco negli organi della Comunità Montana.

5.     Nel caso in cui lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale sia dovuto a impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco, si applicano le norme di cui al precedente comma ed il Vice Sindaco sostituisce ad ogni effetto il Sindaco negli organi della Comunità Montana.

Art. 6
Cause di incompatibilità

  1. Sono applicabili ai Consiglieri della Comunità Montana quali cause di incompatibilità tutte quelle previste dalla vigente normativa per i Consiglieri Comunali.
  2. E’ inoltre incompatibile la carica di Consigliere della Comunità Montana con l’essere dipendente della medesima.
  3. La sussistenza di una causa di incompatibilità determina la mancata convalida della elezione o la cessazione dalla carica di Consigliere, salva la rimozione della causa stessa.
  4. Quando successivamente alla elezione si verifichi una causa di incompatibilità ovvero questa sussista al momento della elezione, l’Assemblea la contesta all’interessato.

Questi ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni in merito o per eliminare la causa di incompatibilità.

Nei successivi dieci giorni dal termine di cui sopra l’Assemblea delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, invita l’interessato a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l’opzione per la carica che intende conservare.

Qualora non sia provveduto in tal senso, entro i successivi dieci giorni l’Assemblea non convalida l’elezione, nel caso di incompatibilità iniziale, o dichiara decaduto il Consigliere, nel caso di incompatibilità sopravvenuta.

Art. 7
Insediamento dell’Assemblea

1.     Entro trenta giorni dall’insediamento dei Consigli Comunali, dopo le elezioni per il loro rinnovo, i Comuni esprimono i loro rappresentanti nell’Assemblea della Comunità Montana con le modalità di cui al precedente articolo 4. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati al Presidente uscente della Comunità Montana, che provvede ad indire l’insediamento della nuova Assemblea entro e non oltre i 15 giorni successivi.

2.     Decorso inutilmente il termine di cui al primo comma il Sindaco del Comune inadempiente deve, entro e non oltre i cinque giorni successivi, trasmettere i nominativi di coloro che sono chiamati a far parte di diritto dell’Assemblea, ai sensi del precedente art. 4 comma 3 del presente Statuto.

3.     Il Presidente uscente deve provvedere a che l’Assemblea si insedi entro e non oltre 15 giorni successivi.

4.     Le modalità di cui ai precedenti commi si applicano anche nel caso di elezioni amministrative parziali.

5.     La prima seduta della nuova Assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano di età, sino all`elezione del Presidente.

6.     Nel corso della prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, o comunque nella seduta immediatamente successiva da tenersi non oltre i successivi 15 giorni, l’Assemblea, su proposta della Giunta Esecutiva elegge, tra i suoi membri, il Presidente.

7.     Nel caso di elezioni parziali riguardanti almeno la metà dei Comuni membri i Comuni non interessati dal turno elettorale hanno 30 giorni di tempo dalla data di svolgimento delle elezioni amministrative degli altri Comuni perché i rispettivi Consigli esprimano i loro rappresentanti nell’Assemblea della Comunità Montana. Decorso inutilmente detto termine si applica il comma 2.

Art. 8
Sostituzione dei singoli membri

1.     La sostituzione dei singoli membri dell’Assemblea può verificarsi nei seguenti casi:

a) revoca da parte del Consiglio Comunale;

b) perdita della qualità di Consigliere Comunale, salvo quanto previsto dall’art. 5 commi 3 e 4;

c) dimissioni;

d) decadenza;

e) morte e altre cause previste dalla Legge.

2.     La sostituzione dovrà comunque avvenire nel rispetto dei criteri previsti dall`art. 4 del presente Statuto.

3.     Nei casi di cui al 1° comma, lett. b), c), d), e), i Consigli Comunali cui appartengono i Consiglieri da sostituire provvedono, entro 30 giorni dalla data in cui è efficace la causa di sostituzione, ad eleggere il nuovo Consigliere. Decorso inutilmente tale termine si applicano le disposizioni di cui all’art. 4, comma 3.

4.     La revoca da parte del Consiglio Comunale deve accompagnarsi alla nomina del sostituto. Tali atti sono comunicati dal Sindaco del Comune al Presidente della Comunità Montana che ne dà comunicazione all’Assemblea della Comunità Montana, che ne deve prendere atto e provvedere alla convalida.

5.     La decadenza è pronunciata dall’Assemblea della Comunità Montana, oltre che per il sopravvenire di una causa di incompatibilità, in caso di mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell’Assemblea.

6.     Il giudizio dell’Assemblea sulla giustificabilità o meno delle assenze è espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

7.     La decadenza può essere proposta dal Presidente o dai singoli componenti dell’Assemblea della Comunità Montana.

8.     La proposta di decadenza deve essere notificata all`interessato dal Presidente della Comunità Montana; la decadenza non può essere pronunciata se non siano trascorsi almeno quindici giorni dalla notifica, onde permettere all`interessato di presentare le proprie giustificazioni.

9.     Il Presidente dovrà notificare all`interessato la decisione dell’Assemblea entro i cinque giorni successivi al pronunciamento. Nello stesso termine si dovrà procedere anche a darne comunicazione al Sindaco del Comune interessato perché provveda alla sostituzione. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione da parte dell’Assemblea.

10. Le dimissioni da membro dell’Assemblea della Comunità Montana devono essere presentate sia al Presidente della Comunità Montana che al Sindaco del Comune interessato. Esse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Il nuovo atto di nomina è trasmesso al Presidente della Comunità Montana che ne informa l’Assemblea della Comunità Montana, che dovrà prendere atto sia delle dimissioni che dell’intervenuta sostituzione.

11. La perdita della qualità di Consigliere comunale ed il caso di morte sono rilevabili d’ufficio dal Presidente della Comunità Montana o dal Sindaco del Comune interessato

12. Nel caso che la rilevazione avvenga ad opera del Presidente, questi invita il Sindaco a convocare il Consiglio per la nomina del sostituto ed a trasmettergli il relativo atto. Nel caso invece che ciò avvenga ad opera del Sindaco, questi, analogamente, trasmette l’atto di nomina consiliare del sostituto al Presidente il quale ne informa l’Assemblea per la presa d’atto.

13. Analogo procedimento sarà attuato quando la sostituzione si renda necessaria per cause diverse previste dalla Legge.

Art. 9
Compiti dell’Assemblea

1.     L’Assemblea elegge tra i suoi membri e su proposta della Giunta, il Presidente della Comunità Montana. Essa è competente all’approvazione degli atti che l’ordinamento comunale attribuisce al Consiglio Comunale, salvo diverse determinazioni dello Statuto. In particolare rientrano nelle competenze dell’Assemblea:

a)     lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente con esclusione dei regolamenti sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi in riferimento ai quali approva i criteri generali a cui deve attenersi la Giunta Esecutiva;

b)     i Bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i conti consuntivi e gli altri adempimenti riservati alla esclusiva competenza dell’Assemblea dall’ordinamento degli EE.LL.;

c)     i piani pluriennali ed annuali ed i programmi di intervento, l’adozione del piano di sviluppo socio economico e dei suoi aggiornamenti, le variazioni e le eventuali deroghe ai piani approvati;

d)     l’accettazione dell’esercizio delle funzioni e dei servizi delegati alla Comunità Montana da uno o da alcuni Comuni facenti parti della stessa;

e)     le convenzioni con altri Enti Locali per lo svolgimento coordinato di funzioni e di servizi;

f)       l’assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell’ente a società di capitali, l’affidamento di attività e servizi mediante convenzione;

g)     gli statuti delle aziende speciali,

h)     gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e delle istituzioni;

i)       la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali dell’Assemblea e l’emissione dei prestiti obbligazionari;

l)       gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in suoi atti o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

m)   l’elezione del Revisore dei Conti;

n)     gli atti concernenti le competenze dell’Ente ed i rapporti con i Comuni che ne fanno parte;

o)     l’ammontare dei gettoni o delle indennità dei Consiglieri della Comunità Montana;

p)     la nomina del Difensore Civico;

q)     la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti dell’Assemblea presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

r)      ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza dell’Organo consiliare.

2.     Le deliberazioni di cui al comma precedente non possono essere adottate d’urgenza da altri Organi dell’Ente, salvo quanto previsto dalle vigenti norme di legge per le variazioni di bilancio.

3.     L’Assemblea è l’organo rappresentativo della Comunità Montana e svolge un ruolo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell’Ente in una visione unitaria degli interessi e delle necessità dei Comuni della Comunità Montana, uniformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

4.     Il funzionamento dell’Assemblea, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la sua convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.

5.     L’Assemblea ha autonomia organizzativa e funzionale ed impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità e trasparenza ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

Art. 10
Commissioni

1.     Per il miglior esercizio delle proprie funzioni l’Assemblea può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno, dallo stesso nominate in modo che sia comunque assicurata la rappresentanza della minoranza, ed aperte alla partecipazione di esperti esterni.

2.     Alle Commissioni sono riconosciute funzioni solo consultive.

Art. 11
Convocazione dell’Assemblea

1.     L’Assemblea è convocata dal Presidente:

a)  per determinazione del medesimo;

b)  su richiesta di almeno tre Consiglieri in carica.

2.     Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) l`adunanza si deve svolgere entro venti giorni dalla data in cui rispettivamente è stata deliberata od è pervenuta la richiesta.

3.     L’Assemblea si riunisce di norma presso la Sala Consiliare del Comune di Volterra oppure presso altre sedi della Comunità Montana o messe a disposizione da parte dei Comuni componenti.

4.     L’avviso di convocazione dell’Assemblea a firma del Presidente è pubblicato all`Albo dell`Ente e dei suoi Comuni, e spedito ai Consiglieri, agli indirizzi e secondo le modalità da questi comunicati, almeno sette giorni prima della data dell`adunanza.

5.     L`avviso di convocazione deve contenere l`indicazione del luogo, del giorno e dell`ora della riunione nonché gli argomenti iscritti all`ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche dell’ordine del giorno della seduta già convocata, devono essere fatte pervenire ai Consiglieri almeno 24 ore prima della relativa adunanza.

6.     In casi eccezionali in cui si renda necessaria una convocazione d`urgenza il relativo avviso deve essere spedito almeno ventiquattro ore prima dell`adunanza.

7.     Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all`ordine del giorno devono essere depositate presso la Segreteria della Comunità Montana almeno il giorno prima dell`adunanza, affinché i Consiglieri ne possano prendere visione.

8.     Il deposito delle proposte deliberative e degli atti relativi al Bilancio di Previsione e al Conto Consuntivo deve avvenire almeno cinque giorni prima dell`adunanza.

Art. 12
Assemblea: sedute, votazioni, deliberazioni.

1.     Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche, salvo i casi in cui siano previste eccezioni dal Regolamento per esigenze di salvaguardia dell`ordine pubblico e della riservatezza di persone o gruppi.

2.     L’Assemblea delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, salvo che la legge non disponga diversamente.

3.     Le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengano il voto favorevole della metà più uno dei membri che hanno partecipato al voto, fatti salvi i casi in cui siano richiesti dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti maggioranze diverse o quorum speciali.

4.     Qualora il calcolo matematico dei quorum dia un risultato decimale si procede ad arrotondamento all’unità immediatamente superiore.

5.     Gli astenuti obbligati, perché interessati, debbono assentarsi, allontanandosi dall`aula, durante la trattazione dell`argomento.

6.     Gli astenuti volontari che non abbandonino l`aula, sono computati nel numero necessario a rendere legale l`adunanza, ma non nel numero dei votanti.

7.     Non è consentito di procedere al ballottaggio, tranne i casi in cui la Legge o lo Statuto non dispongano diversamente.

8.     Nei casi d`urgenza le deliberazioni dell’Assemblea possono essere dichiarate immediatamente  eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti dell’Assemblea.

9.     Di ogni seduta dell’Assemblea è redatto apposito verbale a cura del Segretario della Comunità Montana; ove il Segretario sia impossibilitato od obbligato a non partecipare, sarà sostituito da apposito funzionario a cui siano state attribuite le funzioni vicarie od, in mancanza, da un Consigliere nominato dal Presidente.

10. I verbali dell’Assemblea sono sottoscritti dal Segretario, o facente funzioni, e dal Presidente o da chi, a norma di Legge o di Statuto, ha presieduto la seduta; di norma sono portati all`approvazione dell`Assemblea nella seduta immediatamente successiva quella cui si riferiscono.

 Art. 13
Prerogative dei Consiglieri

1.     I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana tutte le notizie e le informazioni utili all`espletamento del loro mandato, salvo quelle espressamente coperte da segreto.

2.     I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto che rientra nelle competenze della Comunità Montana; hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo le modalità previste dal Regolamento. La risposta all`interrogazione ed all`interpellanza è obbligatoria.

3.     Il diritto di iniziativa dei Consiglieri può essere esercitato attraverso la presentazione di proposta deliberativa.

4.     La proposta del Consigliere è trasmessa al Presidente che la inserisce all`ordine del giorno della prima seduta utile dell`Assemblea, dopo l’istruttoria amministrativa tecnico-contabile.

5.     I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi secondo le modalità previste dall`apposito Regolamento.

6.     Ciascun Gruppo comunica al Presidente ed al Segretario il nome del proprio capogruppo; in mancanza viene  considerato capogruppo il Consigliere che nella elezione comunale ha riportato il maggior numero di voti individuali.

7.     In caso di dimissioni dalla carica di Capogruppo, il nominato continua a svolgere l`incarico sino alla comunicazione del nome del nuovo Capogruppo. In caso di assenza o di cessazione del capogruppo dalla carica di Consigliere si applica la disposizione di cui al precedente sesto comma.

8.     Ai gruppi consiliari, per l`esercizio delle loro funzioni, sono assicurati da parte della Comunità Montana idonei spazi e supporti tecnici ed amministrativi disciplinati dal Regolamento.

Art. 14
La Conferenza dei Capigruppo

1.     La Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Presidente della Comunità Montana.

2.     La Conferenza dei Capigruppo è l`Organo consultivo del Presidente della Comunità Montana nell`esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari e concorre alla programmazione delle riunioni ed alla determinazione degli argomenti da sottoporre all’Assemblea.

3.     Alla Conferenza dei Capigruppo possono essere attribuite funzioni di studio e di valutazione in ordine agli argomenti da sottoporre all’Assemblea, ove non si ritenga sottoporli ad apposita Commissione.

4.     Le norme per il funzionamento ed eventuali altre competenze sono stabilite dal Regolamento dell’Assemblea.

IL PRESIDENTE


 Art. 15
Compiti del Presidente

1.     Il Presidente è organo monocratico responsabile dell’amministrazione della Comunità Montana. Esercita la legale rappresentanza della Comunità Montana, salve le competenze del Segretario e dei Dirigenti stabilite dalla legge e dal presente Statuto. Ha le seguenti attribuzioni:

firma tutti gli atti nell’interesse della Comunità Montana per i quali tale potere non sia attribuito, dalla legge o dallo Statuto o dai regolamenti, al Segretario o ai Dirigenti;

firma i verbali delle deliberazioni degli organi dell’Ente congiuntamente al Segretario;

nomina e revoca i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, nonché, se del caso, il Direttore generale, impartendo agli stessi direttive relative all’esercizio delle proprie funzioni;

conclude e stipula, previa deliberazione dell’Assemblea, gli accordi di programma e vigila sui medesimi, riferendo alla Giunta Esecutiva e all’Assemblea;

rappresenta l’Ente nelle assemblee di Consorzi e di società di cui l’Ente fa parte, con ampio mandato relativamente alla indicazione e accettazione degli amministratori medesimi;

agisce e resiste in giudizio, rappresentando l’Ente e transige in nome e per conto dell’Ente medesimo, salvi i casi diversamente disciplinati dalla legge;

g)   può delegare un componente della Giunta, il Segretario o un Funzionario Dirigente a rappresentare la Comunità Montana in particolari incontri, iniziative o specifici atti;

svolge ogni altra funzione conferitagli dalla legge, dai regolamenti, dal presente Statuto, dagli accordi e dalle convenzioni con altri Enti.

2.     La nomina dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, Aziende ed Istituzioni è effettuata dal Presidente sulla base dei criteri stabiliti dall’Assemblea.

 Art. 16
Funzioni vicarie

1.     Il Presidente individua un componente la Giunta al quale affidare le funzioni vicarie, e cioè di sostituzione del Presidente, in via generale, in caso di assenza o impedimento.

Art. 17
Durata in carica

1.     Il Presidente eletto a norma di quanto previsto dall’art. 7, 6° comma, dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo ordinario dell’Assemblea che lo ha eletto e comunque sino alla elezione del suo successore, salvi i casi di decadenza per incompatibilità previsti dalla vigente normativa, cessazione per morte, dimissioni o cessazione dalla carica di Consigliere della Comunità Montana.

2.     Verificatesi tali ipotesi il Presidente è immediatamente sostituito dal Vice Presidente che, entro dieci giorni, deve provvedere a convocare la Giunta perché proponga una nuova candidatura a Presidente, la quale dovrà essere sottoposta all’Assemblea nei successivi dieci giorni.

In tali casi il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le funzioni e rimane in carica con gli altri componenti la Giunta sino all’elezione del nuovo Presidente.

3.  Nel caso in cui la Giunta Esecutiva deliberi una mozione di sfiducia motivata nei riguardi del Presidente con contestuale nuova proposta di candidatura, tale mozione di sfiducia dovrà essere portata all’ordine del giorno dell’Assemblea appositamente convocata nei successivi 10 giorni.

L’approvazione della mozione di sfiducia e la nomina del nuovo Presidente comporta l’immediata cessazione dalla carica del Presidente precedentemente eletto.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 18
Composizione, nomina, durata in carica

1.     La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni che fanno parte della Comunità Montana.

2.     Ogni Sindaco continua a far parte della Giunta Esecutiva della Comunità Montana per tutta la durata del suo mandato amministrativo e comunque sino alla nomina del suo successore o del Commissario governativo.

3.     Nel caso in cui sia eletto Presidente uno dei Sindaci, il relativo Comune non esprimerà altri Assessori e la composizione della Giunta Esecutiva è ridotta di un componente.

Art. 19
Giunta Esecutiva: compiti

1.     La Giunta Esecutiva collabora con il Presidente nel governo della Comunità Montana ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Anche se ciascun componente può essere incaricato dalla Giunta medesima di seguire determinate materie riferendo continuativamente su di esse e cercando l’esatta esecuzione delle decisioni della Giunta.

2.     La Giunta Esecutiva compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all’Assemblea, al Presidente, alla Dirigenza.

3.     In particolare la Giunta:

a)     esercita poteri di indirizzo, coordinamento e programmazione sull’organizzazione e lo svolgimento delle gestioni associate nonché sulle politiche collegate allo sviluppo territoriale

b)     propone all’Assemblea la nomina del Presidente

c)     adotta la proposta di deliberazione statutaria

d)     attua gli indirizzi dell’Assemblea

e)     svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dell’Assemblea

f)       riferisce all’Assemblea sulla propria attività

g)     adotta il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, in conformità agli indirizzi deliberati dall’Assemblea

h)     adotta, in via d’urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea

i)       approva, sulla base del Bilancio di Previsione, il Piano Esecutivo di Gestione, provvedendo all’assegnazione ai Responsabili dei Servizi delle risorse umane, finanziarie e strumentali occorrenti per il raggiungimento delle finalità gestionali

l)       promuove o resiste alle liti

m)   adotta lo schema di convenzione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e dei Consigli Comunali per l’affidamento alla Comunità Montana di funzioni e servizi comunali

n)     poteri di regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per l’esercizio delle funzioni e dei servizi comunali affidati alla Comunità Montana

o)     poteri di risoluzione delle controversie concernenti l’esercizio delle funzioni e dei servizi comunali;

p)     poteri di quantificazione delle risorse finanziarie che ogni anno ciascun Comune è tenuto a stanziare nel proprio Bilancio di Previsione a titolo di trasferimento ordinario a beneficio della Comunità Montana. I contenuti delle deliberazioni assunte a tale riguardo hanno carattere vincolante ed inderogabile per tutti i Comuni del territorio.

Art. 20
Giunta Esecutiva: funzionamento

1.     La Giunta Esecutiva delibera validamente con l`intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei votanti, salvo diverse disposizioni di legge o di Statuto.

2.     Le sedute della Giunta Esecutiva non sono pubbliche. Alle stesse partecipa, di norma, il Segretario della Comunità Montana. Possono altresì essere invitati a partecipare i Segretari Comunali, Dirigenti e Dipendenti della Comunità Montana e dei suoi Comuni, esperti esterni.

Di ogni argomento trattato nelle sedute della Giunta Esecutiva viene redatto apposito verbale a cura del Segretario, verbale che viene sottoscritto dal medesimo funzionario e dal Presidente.

E’ comunque possibile la convocazione presso altre sedi della Comunità Montana o messe a disposizione da parte dei Comuni componenti.

3.     La Giunta Esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente o in sua assenza, dal Vice Presidente.


Art. 21
Scioglimento degli organi della Comunità Montana

  1. Le cause di scioglimento e sospensione degli organi della Comunità Montana e le relative conseguenze, sono stabilite dalla legge.
  2. In particolare se l’Assemblea non provvede all’elezione del Presidente della Comunità Montana nei termini previsti dall’art. 7 ultimo comma, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa diffida, si provvederà al suo scioglimento su richiesta di un suo componente.
  3. Nel caso di scioglimento è nominato un Commissario ad acta che esercita, con propri decreti, i poteri ordinari degli organi di governo della Comunità fino all’insediamento della nuova Assemblea conseguente al rinnovo di almeno la metà dei Consigli comunali dei Comuni. Se, dopo l’insediamento della nuova Assemblea, l’organo competente non provvedere all’elezione del Presidente della Comunità o alla nomina della Giunta Esecutiva nei termini previsti dallo Statuto, la Comunità Montana è sciolta con il procedimento di cui all’art. 10 della L.R.T. 26 giugno 2008, n. 37.
  4. Le dimissioni contestuali da parte della maggioranza dei Consiglieri sono causa di scioglimento dell’Assemblea su richiesta di un suo componente, se l’Assemblea non è integralmente ricostituita con la elezione nei successivi trenta giorni dei nuovi rappresentanti da parte dei Consigli Comunali interessati. Decorso inutilmente tale termine con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa diffida, si provvede allo scioglimento dell’Assemblea.

TITOLO III

ACCESSO, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

 

Art. 22
Accesso e informazione

1.     Tutti gli atti dell`Amministrazione della Comunità Montana sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieti di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l`esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare la sicurezza e l`ordine pubblico, il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, nonché la salvaguardia di interessi pubblici, compresi quelli della stessa Comunità Montana.

2.     Il Presidente ha facoltà di differire l`accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell`attività amministrativa.

3.     E` considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall`Amministrazione della Comunità Montana o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell`attività amministrativa.

4.     Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.

5.     La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dalla Comunità Montana o da questa detenuti stabilmente.

6.     Dovrà assicurarsi ai cittadini, singoli od associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni di cui è in possesso l`amministrazione; il rilascio di copie di atti dovrà avvenire previo pagamento dei soli costi; con apposito Regolamento sarà individuata l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, i responsabili dei procedimenti; dettare le norme necessarie per assicurare ai cittadini l`informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull`ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

 Art. 23
Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

1.     La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all`adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

2.     La Comunità Montana ha il dovere di concludere mediante l`adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una  istanza o che debba essere iniziato d`ufficio.

3.     Apposito Regolamento potrà determinare per ogni procedimento: l`Ufficio responsabile dell`istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell`adozione del provvedimento finale, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalla Legge, dai regolamenti o dalle disposizioni regionali. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l`istruttoria e l`emanazione di ciascun provvedimento, tenuto conto anche della consistenza e potenzialità dell`unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti.

 Art. 24
Principi basilari del procedimento amministrativo

1.     Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dalla Comunità Montana, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell`Amministrazione, in relazione alle risultanze dell`istruttoria.

2.     Il regolamento della  Comunità Montana per il procedimento amministrativo e gli atti attuativi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l`esercizio di tale potestà.

Art. 25
Istanze, petizioni e proposte dei cittadini

1.     I cittadini singoli o associati possono rivolgersi agli organi della Comunità Montana:

a)     per sollecitare, nell’interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza degli organi della Comunità Montana;

b)     per porre alla loro attenzione una questione di interesse collettivo;

c)     per l’adozione di atti di contenuto determinato, rispondenti ad un interesse collettivo.

2.     Le richieste di cui al presente articolo dovranno essere portate a conoscenza dei Capigruppo subito dopo il loro arrivo al protocollo dell’Ente.

Art. 26
Consultazione della popolazione

1.     L’Assembleao la Giunta possono disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell’adozione di specifici provvedimenti e comunque su problemi di interesse comunitario.

2.     La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, inchieste, raccolte di firme ed altri strumenti conoscitivi. Tali strumenti devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e neutralità.

3.     L’esito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. L’organo competente è però tenuto ad esprimere le ragioni dell’eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

  

TITOLO IV

 IL DIFENSORE CIVICO

 Art. 27
Il difensore civico: istituzione

1.     La Comunità Montana può istituire il difensore civico in proprio o in forma associata con i Comuni componenti o con ciascuno di essi, qualora gli  stessi con specifica delibera consiliare, le conferiscano tale facoltà. In tal caso i rapporti tra Comuni e Comunità Montana saranno disciplinati da specifica convenzione.

2.     Hanno titolo a proporre candidature i Sindaci, tutti i Consiglieri Comunali, gruppi di almeno cinquanta elettori dei Comuni della Comunità Montana. La proposta di candidatura è presentata in carta libera al Presidente della Comunità Montana unitamente al curriculum vitae che dia dimostrazione dei requisiti di cui all’art. 32 comma 1; la candidatura è controfirmata per accettazione dal candidato proposto.

All’avvio del procedimento per l’elezione del Difensore Civico è data pubblicità mediante avviso da affiggere per 30 giorni all’albo della Comunità Montana e dei Comuni componenti.

Nei successivi trenta giorni possono essere avanzate le candidature.

Art. 28
Requisiti per la nomina

1.     Il difensore civico deve essere scelto tra i cittadini residenti nella Comunità Montana che diano garanzie di probità ed obiettività di giudizio e che, per esperienze acquisite presso le Amministrazioni pubbliche o nell`attività professionale svolta, offrano la massima garanzia di competenza giuridico amministrativa.

2.     Non possono essere eletti all`ufficio di difensore civico:

a) i membri del Parlamento;

b) i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e della Comunità Montana ed i componenti dei rispettivi organi esecutivi;

c) chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale o di Consigliere di Comunità Montana;

d) gli Amministratori o Dirigenti di Enti o Aziende che abbiano rapporti contrattuali con la Comunità Montana o con le Amministrazioni dei Comuni componenti.

3.     Il difensore civico, nel corso del suo mandato deve astenersi dallo svolgimento di attività od assunzioni di incarichi che possono determinare un conflitto di interessi relativamente alla funzione esercitata.

Art. 29
Modalità di elezione, durata in carica, revoca

1.     Il Difensore Civico è eletto, previa consultazione dei cittadini, delle associazioni e delle forze sociali dall’Assemblea della Comunità Montana, in seduta pubblica, a scrutinio segreto e con la maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati. Se dopo due votazioni svoltesi in successive sedute dell’Assemblea, tale maggioranza non è stata raggiunta, si procede ad una terza votazione in cui la nomina potrà avvenire a maggioranza assoluta.

2.     Il Difensore Civico giura davanti al Presidente della Comunità Montana, pronunciando la seguente formula: "Giuro di bene e fedelmente adempiere all`incarico affidatomi, al fine di assicurare il rispetto delle normative vigenti ed il corretto andamento degli Uffici pubblici di competenza".

3.     Il Difensore Civico dura in carica per lo stesso periodo di tempo dell’Assemblea che lo ha eletto e comunque sino alla prestazione del giuramento da parte del suo successore.

4.     Decade dalla carica per gli stessi motivi dei Consiglieri o per una causa sopravvenuta di ineleggibilità o di incompatibilità, su pronuncia dell’Assemblea della Comunità Montana.

5.     Il difensore civico può essere revocato per gravi motivi connessi all`esercizio delle sue funzioni, con deliberazione motivata dell’Assemblea, adottata in seduta non pubblica, con votazione segreta ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 30
Modalità di svolgimento dell`incarico

1.     Il difensore civico svolge il proprio incarico in piena autonomia ed indipendenza dagli Organi della Comunità Montana e dei Comuni componenti, con le modalità ed i poteri definiti dall`apposito Regolamento attuativo;

2.     Ha diritto di accesso e di copia per  tutti gli atti d`ufficio, sia della Comunità Montana che dei  Comuni componenti convenzionati, inerenti l`adempimento del proprio mandato.

3.     Ha diritto di ricevere risposta dagli Uffici pubblici entro dieci giorni dalla sua richiesta. Il difensore civico è tenuto al segreto d`ufficio secondo le norme di Legge.

4.     Qualora egli venga a conoscenza, nell`esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l`obbligo di farne contestualmente rapporto all`autorità giudiziaria.

Art. 31
Modalità d`intervento

1.     Il difensore civico, a richiesta dei soggetti interessati, può intervenire sia nei casi di presunti abusi e gravi disfunzioni, carenze e ritardi, o in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

2.     Il difensore civico può convocare i funzionari cui spetta la responsabilità dell`esame della questione, previa comunicazione al responsabile dell`ufficio da cui dipendono e stabilire il termine per la  definizione della pratica o del procedimento.

3.     In casi di gravi e persistenti inadempienze, scaduto il termine assegnato, il difensore civico può chiedere al Presidente della Comunità Montana od al Sindaco del Comune interessato la promozione dell`azione disciplinare nei confronti dei funzionari riconosciuti responsabili della disfunzione amministrativa e sollecitare gli Organi competenti ad assumere i provvedimenti necessari.

4.     Il difensore civico può, anche di propria iniziativa, segnalare agli Organi amministrativi competenti abusi, disfunzioni, carenze e ritardi della Amministrazioni pubbliche ritenuti lesivi dei diritti dei cittadini.

5.     Il difensore civico può assolvere, in riferimento agli Enti Locali convenzionati e se da questi espressamente richiesto, alle funzioni di controllo “eventuale” di legittimità delle deliberazioni, nonché alle funzioni consultive sulla legittimità degli atti amministrativi.

6.     Il difensore civico entro il 31 gennaio di ogni anno presenta all’Assemblea della Comunità Montana una relazione sull`attività svolta e sulle disfunzioni amministrative riscontrate, formulando osservazioni e suggerimenti.

7.     Nei casi di particolare importanza ed urgenza il difensore civico può, anche a richiesta di componenti dell’Assemblea, in qualsiasi momento, presentare relazioni od effettuare segnalazioni all’Assemblea stessa, che ha l`obbligo di esaminarle tempestivamente.

8.     Con apposito Regolamento si provvederà a disciplinare le funzioni del Difensore Civico.

Art. 32
Sede e dotazione

1.     La Giunta stabilisce la sede dell`Ufficio del difensore civico e l`assegnazione delle strutture e del personale necessario.

2.     Al difensore civico spetta un`indennità mensile determinata dall’Assemblea della Comunità Montana contestualmente alla nomina.

TITOLO V

 ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

 Art. 33
Organizzazione degli Uffici e Servizi

1.     Gli uffici ed i servizi sono organizzati con criteri di funzionalità, produttività, correttezza amministrativa, economicità di gestione e secondo principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell`Amministrazione.

2.     La struttura amministrativa della Comunità Montana si articola in settori ed unità operative.

3.     Il settore costituisce la struttura di massima dimensione presente nell`Ente, diretto da funzionari di qualifica dirigenziale e si articola in unità operative.

4.     Ai settori è riconosciuta autonomia gestionale per l`attuazione degli obbiettivi politico-amministrativi fissati dalla Giunta e dall’Assemblea.

5.     La dotazione organica dell`Ente, costituita dal numero complessivo dei dipendenti necessario per svolgere i compiti attribuiti alla Comunità Montana è determinata dalla pianta Organica allegata al Regolamento di organizzazione degli uffici e del personale.

6.     Il Regolamento dovrà stabilire le modalità per il conferimento della titolarità degli uffici, per l`individuazione delle figure vicarie e per l`assegnazione del personale ai settori.

7.     La dotazione Organica della Comunità Montana è comprensiva sia del personale che a questa fa capo per l`espletamento delle sue funzioni istituzionali sia di quello assegnato per lo svolgimento delle funzioni delegate da Regione e Comuni.

8.     La Comunità Montana si avvale altresì, per l`esecuzione delle opere relative alla bonifica, alla sistemazione idraulico-forestale ed alla gestione del demanio regionale, di personale assunto con contratti di diritto privato.

9.     La Comunità Montana può altresì avvalersi di personale comandato ivi distaccato dalla Regione, dai Comuni, dalla Provincia, dalle Az. USL o da altre Pubbliche Amministrazioni.

10. La Comunità Montana e gli altri Enti sopra indicati potranno accordarsi per l`utilizzazione comune sia di personale che di mezzi, macchinari e quant`altro, ai fini dell`espletamento delle loro rispettive attribuzioni e della esecuzione dei lavori e delle opere ad esse riconducibili, quando ciò corrisponda al pubblico interesse e concretizzi razionale utilizzazione delle pubbliche risorse.

11. Gli accordi di cui sopra dovranno avvenire nei modi e nelle forme di cui al successivo Titolo VII.

Art. 34
Criteri organizzativi

1.     L`ordinamento strutturale della Comunità Montana si uniforma ai seguenti criteri:

a) organizzazione della struttura secondo uno schema flessibile in grado di adeguarsi ai diversi obiettivi stabiliti dall`Assemblea ed alle modalità attuative fissate dalla Giunta;

b) organizzazione del lavoro non per singoli atti, ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili.

c) possibilità di costituire gruppi di studio, ricerca e lavoro per realizzare progetti o programmi determinati, anche intersettoriali, rispettando la professionalità del personale, la posizione funzionale e gli istituti economici previsti dalla normativa;

d) attribuzione delle responsabilità gestionali ai dirigenti ed ai dipendenti con funzioni direttive, attuando così il principio che i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi politici e la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti o ai funzionari responsabili dei servizi e creazione in collaborazione con i Comuni componenti di poli di servizio specializzati, realizzati anche attraverso l’utilizzo di professionalità e risorse esistenti presso i medesimi comuni al fine di conseguire vantaggi sul piano tecnologico dello svolgimento delle attività, sia di supporto che di produzione ed erogazione dei servizi, e dell’approvvigionamento.

Art. 35
Personale

1.     Lo stato giuridico ed  il  trattamento economico del personale sono disciplinati, per le rispettive competenze, dagli accordi collettivi nazionali, da quelli aziendali e dalle Leggi vigenti.

2.     Nell`organizzazione degli uffici e dei servizi viene seguito il criterio di riconoscere e valorizzare le singole professionalità ed il merito dei dipendenti.

3.     La Comunità Montana promuove la formazione, la riqualificazione e l`aggiornamento professionale del proprio personale e l`effettivo esercizio dei diritti sindacali.

4.     Il regolamento stabilisce le norme per bandire ed effettuare i concorsi per l`assunzione dei dipendenti della Comunità Montana.

5.     Le Commissioni  giudicatrici dei concorsi e/o delle prove selettive devono essere composte nei modi previsti dal regolamento.

6.     Il Regolamento riconosce i diritti del personale e determina le norme per l`accertamento delle responsabilità in cui può incorrere il personale dell`Ente, stabilendo le sanzioni disciplinari ed il relativo procedimento, la destituzione d`ufficio e la riammissione in servizio, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

7.     Lo svolgimento di altre attività lavorative da parte dei dipendenti deve essere considerato come eccezionale e deve essere preventivamente autorizzato secondo le modalità e tenuto conto dei limiti stabiliti nel regolamento del personale.

8.     L`autorizzazione è comunque subordinata all`assolvimento da parte del dipendente degli obiettivi e del carico di lavoro assegnato.

Art. 36
Il Segretario

1.     La Comunità Montana ha un Segretario Generale titolare, dipendente di ruolo.

2.     Il Segretario Generale è l’organo di vertice della struttura organizzativa verso la quale ha compiti di direzione e impulso, e, secondo le direttive legittimamente impartite dal Presidente, al quale risponde dei risultati ottenuti, assolve a compiti di collaborazione e di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità della azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Il Segretario ha, inoltre, funzioni di garanzia e certificazione rispetto agli atti ed alle attività della Comunità Montana.

3.     Il Segretario generale della Comunità Montana esercita, in particolare:

a)     funzioni di direzione

-        coordina, sovrintende e promuove, lo svolgimento delle funzioni e delle attività dei responsabili dei sevizi per attuare gli indirizzi e raggiungere gli obiettivi definiti dagli organi di governo, in modo da assicurare l’unitarietà dell’attività amministrativa e l’efficienza della gestione;

-        determina, sentiti i responsabili dei servizi e curando le relazioni sindacali, i criteri di organizzazione complessiva e di funzionamento della struttura;

-        coordina la gestione dei procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti di tutto il personale;

-        gestisce direttamente i servizi della Comunità Montana nei casi di assenza o impedimento dei responsabili, con facoltà di delega di funzioni nei confronti di dipendenti in possesso della necessaria competenza professionale;

-        dirige progetti e programmi intersettoriali che necessitano dell’importo integrato dei Servizi della Comunità e/o di enti terzi.

b)     funzioni di garanzia

-        roga gli atti e i contratti nell’esclusivo interesse della Comunità Montana e autentica le sottoscrizioni di atti, documenti e scritture private riguardanti la Comunità Montana;

-        ha potere generale di certificazione e attestazione per gli atti della Comunità Montana;

-        partecipa alle sedute degli organi collegiali, assicurando la consulenza circa legittimità della loro costituzione e degli atti adottati curandone, ove previsto, la verbalizzazione;

-        assicura, avvalendosi dei Servizi, la pubblicità legale degli atti e delle procedure della Comunità Montana;

c)     funzioni di assistenza e consulenza

-        fornisce, se richiesto, consulenza e assistenza giuridica, contrattuale e organizzativa agli organi di governo e ai Servizi;

d)     ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

4.  Il Regolamento disciplina i compiti e le responsabilità del Segretario in conformità con i principi stabiliti dalle leggi vigenti e dallo Statuto.

Art. 37
Vice Segretario

1.     Al fine di coadiuvare il Segretario della Comunità Montana nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dalla Legge e dal presente Statuto è istituita la figura del Vice Segretario.

2.     Le funzioni di Vice Segretario saranno attribuite con le modalità previste dal Regolamento di Organizzazione che disciplina anche le attribuzioni e le responsabilità di detta figura.

3.     Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio all’attività del Segretario, il Vice Segretario lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza. Verificandosi tali casi di sostituzione le funzioni di direzione di cui al comma 3 lett. a) dell’articolo 38 potranno essere svolte esclusivamente da un Dirigente nei modi e nei termini previsti dalla Legge e dal Regolamento.

 Art. 38
Dirigenti

1.     Spettano ai dirigenti, oltre le attività di direzione, consulenza e coordinamento del Settore cui sono preposti, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall`Amministrazione, i compiti gestionali previsti dall’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compresa l’elaborazione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, non espressamente riservati agli Organi di governo dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. A titolo esemplificativo si elencano i seguenti:

-        l`emanazione, in relazione alle competenze del settore loro demandato, di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l`Amministrazione verso l`esterno, quando gli stessi hanno natura vincolata oppure comportano una discrezionalità tecnica, nel rispetto del progetto approvato e della spesa relativa, quali l`esecuzione di disposizioni legislative, statutarie e regolamenti, di atti deliberativi, di programmi e piani; si rinvia alle previsioni del Regolamento Organico l`individuazione specifica di tali atti;

-        la presidenza delle commissioni giudicatrici dei concorsi per la copertura dei posti vacanti nell`organico degli uffici di rispettiva appartenenza con l`esclusione dei livelli dirigenziali apicali, concorrendo con l`Ufficio Personale all`espletamento delle procedure relative;

-        la presidenza delle gare per appalti di opere pubbliche e forniture e servizi, con l`osservanza  delle norme stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti;

-        la stipulazione dei contratti in rappresentanza e nell`interesse dell`Amministrazione della Comunità Montana;

-        l`istruttoria tecnica degli atti di competenza compresa l`emissione del parere sulle proposte di deliberazione dell’Assemblea e della Giunta;

-        l`emanazione di istruzioni e circolari per l`applicazione di Leggi e Regolamenti nel settore di competenza.

2.     L`opera dei dirigenti è verificata annualmente secondo quanto previsto nell`apposito Regolamento e nella contrattazione.

Art. 39
Responsabilità dei Dirigenti

1.     I dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.

2.     La Giunta procede ad effettuare, in contraddittorio con il dirigente, verifiche periodiche dell`attività dei servizi da loro diretti.

3.     L`irrogazione delle sanzioni a seguito di comportamenti che violano il principio della correttezza amministrativa avviene con le garanzie proprie del procedimento disciplinare.

Art. 40
Collaborazioni esterne

1.     Il Regolamento prevede i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato, per particolari specializzazioni o competenze professionali.

2.     Nel Regolamento sono definiti criteri e modalità per autorizzazioni ai pubblici dipendenti della Comunità Montana a svolgere occasionali attività a favore di soggetti pubblici o privati, nonché per il conferimento di eventuali incarichi al di fuori dell’orario di lavoro ai medesimi dipendenti.

Art. 41
Dirigenti esterni

1.     La Giunta può disporre la copertura dei posti di dirigente, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato.

2.     Il dirigente esterno dovrà comunque avere i requisiti richiesti per l`accesso alla qualifica da ricoprire. Allo stesso modo potrà essere disposta la sostituzione temporanea di dirigenti di ruolo in caso di loro assenza dal servizio con diritto al mantenimento del posto.

 Art. 42
Forme dei provvedimenti dirigenziali

1.     La forma dei provvedimenti adottati dai dirigenti è la determinazione dirigenziale. Di questi sarà tenuto apposito repertorio.

2.     Copia di ciascun provvedimento è pubblicata all’Albo della Comunità Montana per quindici giorni consecutivi e comunicato alla Giunta della Comunità Montana.

 Art. 43
Conflitti di competenza

1.     Il Segretario  della Comunità Montana, con proprio provvedimento, dirime i conflitti di competenza insorti tra i responsabili delle strutture.

2.     Nel caso in cui il conflitto coinvolga il Segretario, la competenza è del Presidente della Comunità Montana.

Art. 44
Dirigenti e responsabili dei procedimenti

1.     Il dirigente che non sia anche responsabile, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, di procedimenti amministrativi che si svolgono all`interno del servizio da lui diretto, in quanto abbia assegnato ad altro dipendente la relativa responsabilità, mantiene comunque la responsabilità dell`andamento complessivo delle procedure, con particolare riferimento alla imparzialità ed efficienza dell`azione amministrativa.

2.     Per assicurare comunque l`istruttoria dei procedimenti, il dirigente del servizio deve svolgere tutte le attività di indirizzo, impulso, organizzative e sostitutive che si rendano necessarie.

3.     Al responsabile del procedimento che non svolga in modo adeguato i propri compiti deve essere sottratta tale responsabilità; egli, nei casi più gravi quando il comportamento includa un illecito di tale natura, può essere assoggettato a sanzioni disciplinari.

Art. 45
Obbligo di astensione

1.     I Consiglieri, gli Assessori, il Presidente, il Segretario, i Dirigenti, i Funzionari, debbono astenersi dal prendere parte all`adozione di provvedimenti concernenti interessi, liti o contabilità verso la Comunità Montana o aziende dalla medesima amministrate o soggette alla sua vigilanza, propri o di loro parenti o affini entro il quarto grado.

2.     I soggetti i cui al comma precedente debbono altresì astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazione di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell`interesse della Comunità e degli Enti soggetti alla sua amministrazione o tutela.

  

TITOLO VI

 SERVIZI PUBBLICI

 Art. 46
Servizi pubblici

1.     La Comunità Montana gestisce i pubblici servizi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

2.     La Comunità Montana può assumere l’impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

3.     I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

4.     Spetta all’Assemblea deliberare l’assunzione dei pubblici servizi, da esercitarsi, anche in associazione con altri enti locali, nelle forme previste dalla legge e dalle norme di cui al presente Statuto.

 Art. 47
Principi ordinamentali di gestione dei servizi

1.     La partecipazione della Comunità Montana, ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società sarà deliberata con atto dell’Assemblea nel quale siano altresì indicate le finalità dei detti organismi, la loro organizzazione ed il loro finanziamento, provvedendo ad assicurare che la  loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2.     I rappresentanti della Comunità Montana negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti di eleggibilità per la nomina a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

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